L’Articolo 51 del T.U. delle Imposte sul Reddito, stabilisce che è reddito per i dipendenti tutto quello che viene loro corrisposto in denaro ed in “natura”. Per generi in “natura” o “fringe benefit” si intende qualsiasi bene o servizio, sia prodotto che acquistato dall’azienda e ceduto gratuitamente ai dipendenti.
I più diffusi fringe benefit sono ad esempio i prodotti aziendali, l’autovettura, le assicurazioni vita ed infortuni, i prestiti finanziari, i fabbricati concessi in uso gratuito, ecc.. Fringe benefit però può essere qualsiasi altro bene (non denaro) assegnato gratuitamente al dipendente come, ad esempio, il pacco dono di Natale, la cena aziendale, ma anche dei buoni benzina (ovviamente i “buoni” non devono essere convertibili in denaro).
L’art. 51, al c. 3, stabilisce che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo di imposta ad € 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Così, ad esempio, se si regala un buono benzina di valore inferiore ad € 258,23 e non c’è concomitanza di altri benefits nello stesso periodo di imposta, tale assegnazione è totalmente esente da contributi e ritenute fiscali. Bisogna però essere certi che non Vi siano altri benefits perché, come dice la norma, se sommandoli si supera il limite di 258,23 Euro, tutti i benefits diventano imponibili.
La soluzione di erogare un “benefit”, può essere di notevole interesse perché fa ottenere un beneficio netto al dipendente (massimo di € 258,23) che corrisponde, pari pari, al costo aziendale. Diversamente, per erogare un equivalente valore netto al dipendente, l’azienda dovrebbe sostenere mediamente un costo di Euro 508,30, con un risparmio medio per dipendente di Euro 250,00 circa.
Altri interessanti aspetti di tale eventuale scelta, sono riferiti al fatto che, tali benefits, non è necessario riconoscerli alla totalità dei lavoratori, ma possono essere accordati liberamente a scelta del datore di lavoro, non è neanche necessario che il riconoscimento venga effettuato in occasione di festività o ricorrenze e, come già riferito in premessa, non è necessario che siano previsti da accordi o regolamenti aziendali.
E’ importante evidenziare però che la Legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) ed il successivo D.M. 25/03/2016 hanno previsto che l’erogazione dei benefit “può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico riportanti un valore nominale”. E’ inoltre sancito che, tali documenti, non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare (devono pertanto essere intestati all’effettivo fruitore del benefit), non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e non possono essere rappresentativi di somme di denaro.
L’eventuale benefits riconosciuto al dipendente, nelle forme prima descritte, è deducibile dal reddito d’impresa in base alla disposizione di cui all’art. 95, 1° c. del T.U. mentre per quanto riguarda l’IVA si ritiene che la stessa sia di norma indeducibile.
Si evidenzia infine che il controvalore dei fringe benefit riconosciuti ai dipendenti deve essere indicato nel Libro Unico del Lavoro ed anche riportato nel mod. CU.
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